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Statuto dell' Associazione lombarda Bruna Alpina Originale

Art. 1 — Finalità. E' costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile l'Associazione lombarda Bruna Alpina Originale per il perseguimento delle seguenti finalità: operare al fine della istituzione anche in Italia del Libro Genealogico della Razza bovina Bruna Originale conosciuta a livello internazionale quale Original Braunvieh (OB) promuovere la diffusione della razza bovina Bruna Alpina Originale (di seguito BO) nell'ambito della montagna lombarda in considerazione del suo radicamento storico e del suo adattamento al sistema d'alpeggio anche quale elemento di caratterizzazione e di identità dei sistemi zoocaseari alpini lombardi promuovere la conoscenza delle razza del ruolo storico fondamentale esercitato dalla BO nell'ambito dello sviluppo della zootecnia e dell'economia e della società e delle attività zootecniche e casearie nella montagna e nelle pianure lombarde dove è stata per secoli la razza bovina di gran lunga prevalente; promuove la valorizzazione del latte, dei formaggi e della carne ottenuti dal latte di BO;

Art. 2 — Sede Sociale La sede legale è stabilita presso la residenza del presidente in carica.

Art. 3 — Attività e collaborazioni Per il perseguimento delle finalità sociali L'Associazione organizza, anche in collaborazione con enti e altre associazioni, iniziative promozionali, informative, formative, educative, di studio. Può aderire sulla base di delibera assembleare ad associazioni in ambito regionale, nazionale e internazionale che promuovono la razza BO, il sistema di produzione zootecnica e casearia basato sull'alpeggio, la difesa delle razze autoctone alpine.

Art. 4 — Soci Sono soci le persone fisiche che, in qualità di titolari contitolari, soci o coadiuvanti si occupano della gestione dell'allevamento nell'ambito delle rispettive aziende agricole e che possiedono nella propria mandria almeno 3 capi di BO. I soci acquisiscono la qualifica presentando domanda di ammissione al Consiglio di amministrazione. Si impegnano a rispettare lo Statuto e i Regolamenti interni, a versare le quote sociali annuali, a partecipare alle iniziative intraprese dall' Associazione. Si impegnano altresì a collaborare reciprocamente per la diffusione della razza ed a prestarsi aiuto reciproco.

Art. 5 — Perdita di qualifica dei soci Allevatori I soci decadono per dimissioni, morte, morosità o per espulsione motivata per iscritto del Consiglio di amministrazione per gravi violazioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché per comportamenti palesemente contrari all'interesse e all'immagine dell'Associazione e ai principi di mutua collaborazione. Il socio può ricorrere contro l'espulsione chiedendo al CdA l'istituzione di un giurì.

Art. 6 — Quote sociali Sono fissate annualmente dal CdA.

Art. 7 — Assemblea Elegge il Presidente e il Consiglio di Amministrazione. Si riunisce almeno una volta l'anno. Approva i bilanci e le relazioni consuntive e di attività per l'anno successivo. Delibera sull'adesione dell'associazione ad altri organismi e su convenzioni con enti. È presieduta dal Presidente o da un suo delegato. Ogni socio in assemblea può ricevere una sola delega.

Art. 8 — Assemblea straordinaria È convocata su proposta del Presidente o a richiesta di almeno un terzo dei soci per la trattazione di questioni straordinarie.

Art. 9 — Presidente Resta in carica due anni. Rappresenta legalmente l'Associazione. In caso di impedimento è sostituito da un delegato o dal consigliere anziano. Convoca i consigli direttivi e l'Assemblea. L'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali è convocata dal Consigliere anziano.

Art. 10 — Consiglio di amministrazione Coadiuva il presidente nella gestione dell'Associazione. Predispone le relazioni annuali da sottoporre all'Assemblea. Stabilisce le quote sociali. Approva le domande di ammissione dei soci allevatori. E' composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri. Si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ritenuto opportuno dal presidente o dalla maggioranza dei 2 componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera a maggioranza Nel CdA dura in carica due anni. Può istituire gruppi di lavoro e commissioni su temi specifici.

Art. 11 — Vicepresidente Sostituiscono il presidente in caso di impedimento e rappresenta l'associazione su delega del presidente stesso. Art. 12 - Segretario-tesoriere Nell'ambito del CdA viene indicato un Segretario con funzione di tesoriere. Redige i verbali, cura le comunicazioni con i soci e i libri sociali e predispone il bilancio.

Art.13 — Patrimonio I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni.

Art. 14 — Modifiche dello Statuto e scioglimento Occorrono la presenza e il voto favorevole di almeno 3/5 dei soci per le modificazioni del presente statuto e per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, il cui patrimonio sarà devoluto a associazioni o enti aventi analoghe finalità.

Art.15 — Divieti E' fatto divieto di distribuzione degli utili, di avanzi, fondi, riserve o capitale.